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INFORMAZIONI UTILI SULLA RENDITA CATASTALE

La rendita catastale è una cifra che rappresenta o dovrebbe rappresentare, quanto un immobile annualmente riesce a fruttare in termini economici e funge da base imponibile per determinare: 1) il reddito di un immobile ai fini dell'imposizione diretta e il calcolo dell'IMU; 2) il valore catastale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale.

 Rendita catastale: come si determina la rendita catastale. La rendita catastale si ottiene dal prodotto fra:

  1. la consistenza dell'unità immobiliare ovvero i vani dei quali è costituito l'immobile, la sua superficie e volumetria;
  2. la tariffa d'estimo relativa al comune ed alla zona censuaria ove sorge l'immobile, alla tipologia dello stesso in relazione alla destinazione d'uso (ordinaria, speciale, particolare).

Procedura di attribuzione della rendita catastale:Entro 30 giorni dal momento in cui una nuova costruzione diviene agibile in relazione alla destinazione d'uso prevista, il proprietario deve richiedere all'Agenzia del Territorio - proponendone egli stesso l'importo - l'attribuzione della rendita catastale. Se la rendita attribuita è diversa da quella proposta, il contribuente ha diritto a ricorrere avverso la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio. Quest'ultima ha infatti l'obbligo di notificare la rettifica all'interessato.

Rendita catastale: la rivalutazione della rendita catastale. La crescente inadeguatezza dello strumento della rendita catastale a fungere da base imponibile per la tassazione degli immobili ha determinato, nel tempo, "l'adeguamento" delle stesse (aumento del 5% dal 1997).

Valore catastale. La rendita catastale è utilizzata per la determinazione del valore catastale degli immobili quale base imponibile per il pagamento delle imposte. Infatti, a seconda della destinazione d'uso degli immobili, il valore catastale (detto anche rendita catastale rivalutata) si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un moltiplicatore prestabilito che varia appunto in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile. Per gli immobili classificati nei gruppi catastali A ; B ; C (esclusi A10 e C1) attualmente è 115,5 (se prima casa) e 126 (se seconda casa). Per gli immobili di categoria A10 e D il moltiplicatore è 63. Per le categorie C1 ed E è invece 42,84.

CHE COS'E' IL CATASTO

Catasto: che cos’è il catasto. Il Catasto è un centro di raccolta, elaborazione e monitoraggio di dati, nel quale si elencano e descrivono i beni immobili, con l’indicazione del luogo e del confine, con il nome dei loro possessori e le relative rendite, sulle quali debbano calcolarsi tasse e imposte. Il Catasto è costituito dall’insieme di documenti, mappe ed atti, che elencano e descrivono i beni immobili, con l’indicazione del luogo e del confine, con il nome dei proprietari e le rendite; su quest’ultime debbono calcolarsi tasse e imposte. L’esistenza del Catasto è puramente fiscale, serve cioè per accertare in modo uniforme il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le tasse e le imposte sui beni immobili.

Catasto: cenni storici e struttura. Il catasto vigente in Italia è, come recita il primo articolo della sua legge istitutiva, “geometrico”, particellare e non “probatorio”: sebbene fra le sue registrazioni vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti, queste non hanno valore di piena prova della proprietà. Il passaggio di proprietà di un terreno o immobile (per acquisto o successione) viene registrato immediatamente alla locale Conservatoria e dopo alcuni mesi o più anche al Catasto. Negli anni ’80 tutto il materiale cartaceo del vecchio Catasto venne informatizzato e digitalizzato. Le mappe catastali esistenti su fogli enormi spesso sciupati, vennero scansionati da appositi scanner di formato ultra grande e ripuliti dall'usura dal tempo. Per dominare la complessità, la struttura del catasto è stata suddivisa in TIPOLOGIE CATASTALI, CLASSE e CONSISTENZA. Catasto: compiti attuali Il Catasto risulta essere l’ente responsabile del calcolo del pagamento dell’imposta IMU e della vecchia ICI. Attualmente, il Catasto è gestito dall’Agenzia del Territorio e dai comuni che hanno scelto di esercitare le funzioni catastali loro attribuite da apposite convenzioni.

Catasto: classi, categorie e informazioni utili

Tabella delle categorie catastali

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A: A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B: B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

GRUPPO C: C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autori messe (senza fine di lucro) C/7 Tettoie chiuse o aperte.

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO D: D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE 

GRUPPO E: E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A: Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relativo e variabile da luogo a luogo, ed avrà un corrispondente significato locale. A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 - Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 - Abitazioni di tipo rurale. A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.

CHE COS'E' UNA VISURA CATASTALE

Cos'è una Visura Catastale. La visura catastale è un documento in cui sono riportati i dati caratteristici e fiscali di un terreno o di una unità immobiliare intestati ad un determinato soggetto. Tali dati sono registrati presso il Catasto che è l'archivio anagrafico di tutti i beni immobili presenti sul territorio nazionale.

Le visure catastali prelevate su Good Project sono le stesse del Catasto ?Si, i documenti forniti sono gli stessi rilasciati dall’Agenzia del Catasto. Sono disponibili nella versione originale, oppure arricchiti e rielaborati per consentire una più facile lettura.

Scheda catastale: al momento della visualizzazione on line si potrà scegliere di ottenere il documento anche nella nuova e più ordinata veste grafica che consente una lettura facilitata dei principali dati catastali rispetto alla tradizionale visura catastale. Attraverso il portale Speedy Solution vengono forniti, servizi di visure catastali estratte presso gli Uffici Catastali del territorio nazionale, ad esclusione di quelli relativi alle province in cui vige il catasto tavolare.

Richiesta di una visura catastale on line Eseguibile tramite nominativo, potendo così ottenere una Visura Catastale in ambito Nazionale o una Visura Catastale in ambito Provinciale, oppure attraverso l'indirizzo o i dati identificativi dell'immobile che consente di ottenere una Visura Catastale per Immobile.

Lettura di una Visura Catastale. I dati riportati in una visura catastale sono differenti a seconda se si tratti di un terreno o di una unità immobiliare e sono suddivisi in dati identificativi ed in dati di classamento. In una visura catastale su terreni i dati identificativi sono: Provincia, Comune, Sezione (se presente), Foglio, Particella ed eventuale Subalterno, mentre nei dati di classamento sono indicati: Qualità Classe, Superficie, Reddito Dominicale, Reddito Agrario, eventuali Annotazioni, gli Intestatari con riportate le quote di diritto del terreno.
I dati identificativi contenuti in una visura catastale di una unità immobiliare sono: Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella e Subalterno, mentre nei dati di classamento è riportata la Zona Censuaria, Categoria Catastale, Classe, Consistenza/Vani, Superficie Catastale (dove presente) Rendita Catastale ed altre informazioni. Non tutti i dati del classamento sono talvolta presenti in una visura catastale.

Probatorietà delle Visure Catastali. Come è noto, le visure catastali non sono probatorie in quanto potrebbero riportare inesattezze dovute a mancati o non tempestivi inserimenti di volture da parte degli uffici del Catasto preposti, presentazioni di vecchi accampionamenti incompleti (altri esempi sono l'inesatta intestazione del titolare, le indicazioni toponomastiche errate, ecc.)

Rettifica dei dati catastali Good Project fornisce un supporto di assistenza qualificata per la predisposizione delle domande di rettifica dei dati catastali, occupandosi della presentazione delle stesse presso il Catasto.

Finalità di utilizzo di una Visura Catastale. Le visure catastali possono essere utili per rilevare i dati necessari alla compilazione del Modello Unico o del Modello 730, per conoscere la rendita catastale ai fini del pagamento dell'IMU, in caso di richiesta di allacciamento di nuove utenze, in fase di compravendita di un bene immobile, nel caso si vogliano individuare le eventuali proprietà immobiliari intestate ad un potenziale cliente, oppure, più semplicemente, per verificare la correttezza dei propri dati registrati presso il Catasto.

Quale è la differenza tra Visura Catastale e Visura Ipocatastale ? 

Come già detto la visura catastale è un documento rilasciato dal Catasto che riporta l'elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto (terreni e fabbricati), con indicati i dati caratteristici e fiscali degli stessi. La Visura Ipocatastale è invece una relazione eseguita a seguito dell'ispezione degli Atti registrati presso una singola Conservatoria, che consente di ottenere il saldo dei beni immobili realmente posseduti da un soggetto con lo sviluppo di tutti i gravami di natura volontaria (Ipoteche Volontarie, ecc.) e/o pregiudizievole (Pignoramenti,ecc.) che insistono sugli stessi. 

Visure catastali e Imu. Dalle visure catastali si rileva anche la rendita catastale di un'immobile che consente di calcolare la nuova tassa Imu.

CERTIFICATO CATASTALE

Il certificato catastale è il documento ufficiale che rappresenta i contenuti riportati negli atti catastali e nella ulteriore documentazione presente negli archivi dell’Agenzia del Territorio. Il certificato può riguardare:

  • i dati identificativi e reddituali di terreni e fabbricati
  • i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche intestatarie dei beni immobili
  • i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie)
  • copia di tipi di frazionamento
  • copia di elaborati planimetrici
  • copia di monografie di punti trigonometrici catastali
  • copie di interi fogli di mappa del catasto terreni.

Il certificato catastale viene rilasciato dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Se il certificato riguarda atti meccanizzati , cioè documenti già inseriti nella banca dati informatizzata dell’Agenzia, è possibile richiederlo presso qualsiasi Ufficio provinciale. Il rilascio avviene nello stesso giorno della richiesta.
La richiesta relativa ad atti non meccanizzati, cioè archiviati ancora solo su supporto cartaceo, può essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio provinciale competente per territorio.
In questo caso il rilascio del certificato avviene entro il termine previsto dalla Tabella allegata al Regolamento emanato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio in attuazione dell’articolo 2 della legge 241/1990, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Modalità di ricerca dei dati
Il certificato catastale può essere richiesto utilizzando diverse modalità di ricerca

  • per immobile
  • per soggetto
  • per partita
  • per periodo di riferimento.

Ricerca per immobile
La consultazione si esegue utilizzando due possibili chiavi di ricerca 

  • l’identificativo catastale del bene, cioè la particella catastale per il catasto terreni o l’unità immobiliare urbana per il catasto urbano.
  • l’indirizzo dell’unità immobiliare urbana. In questo caso la ricerca è limitata all’archivio del solo catasto fabbricati.

Ricerca per soggetto. La ricerca dei dati di un bene immobile intestato ad uno o più soggetti in questo caso parte dai dati anagrafici del soggetto interessato: cognome, nome, sesso, codice fiscale se persona fisica, denominazione e sede legale se persona giuridica.La ricerca può essere eseguita sia negli archivi del catasto terreni che del catasto fabbricati.

Ricerca per partita. La consultazione utilizza il numero identificativo dell’intestatario di uno o più beni. La ricerca è limitata al solo catasto terreni o al solo catasto fabbricati.

Ricerca per periodo di riferimento. In relazione ad un determinato periodo di riferimento si può richiedere un certificato 

  • attuale, se riferito alla situazione catastale corrente.
  • storico, se riferito a tutte le situazioni relative al periodo richiesto e contenute nella banca dati informatizzata.

Ricordiamo che le informazioni catastali, ad eccezione della consultazione delle planimetrie, riservata esclusivamente agli aventi diritto sull’immobile o a loro delegati, sono pubbliche e dunque l’accesso è consentito a tutti, sempre nel rispetto della normativa vigente anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali.Il rilascio dei certificati catastali prevede il pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo. Per ogni certificato, copia o estratto si versano 16 euro. Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il diritto fisso di 4 euro.

CORREZIONE DATI CATASTALI

In caso di errori riscontrati nei dati catastali riguardanti i propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del catasto.La domanda di correzione può essere presentata presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online Contact center.Il richiedente  deve indicare nella richiesta di correzione le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore. La correzione dei dati catastali, è finalizzata esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni. Di seguito i casi trattati dal servizio: 

  • Errore sulla persona a cui è intestato l'immobile;
  • Errore sui dati dell’immobile;
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato;
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato ex rurale;
  • Altri tipi di richieste;
  • Casi non trattati dal servizio;

Errore sulla persona a cui è intestato l'immobile. L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre di: 

  • identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno);
  • estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.);

Errore sui dati dell’immobile. L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre di: 

  • identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno);
  • estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione;

 

ISPEZIONE IPOTECARIA

L’ispezione ipotecaria consente la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio.
Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.
L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Oggetto dell’ispezione ipotecaria
Con l’ispezione è possibile visionare la banca dati ipotecaria, quotidianamente aggiornata con le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.
Trascrizioni
In queste formalità, per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (ad esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (ad esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali).
Iscrizioni
L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, ad esempio, da contratti di finanziamento.
Annotazioni
In questo caso si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.
Modalità di ricerca dei dati
Le ispezioni ipotecarie possono essere effettuate secondo due modalità 

  • ricerca
  • ispezione diretta per nota di cui l’utente già conosce gli estremi identificativi.

Ispezioni per soggetto, per immobile o incrociata
L’utente presenta il modello 310 con l’indicazione del dati relativi al soggetto e/o all’immobile oggetto della ricerca.
Se la ricerca nella banca dati informatizzata ha dato esito positivo, l’ufficio consegna all’utente le stampe delle note precedentemente selezionate nell’elenco sintetico delle formalità rinvenute in fase di ispezione.
Se la consultazione dell’archivio informatizzato si rivela insufficiente, la ricerca può essere estesa all’archivio cartaceo; in questo caso il personale dell’ufficio consulta i registri cartacei (rubriche, tavole, repertori) e sottopone al richiedente i repertori per la selezione delle note da visionare.
Ispezioni per nota
L’utente indica nel modello 310 il numero identificativo e l’anno della formalità che intende visionare e i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nella nota.
E’ possibile escludere dall’ispezione le formalità di iscrizione cancellate o non rinnovate allo scadere del loro termine di efficacia (20 anni).
Analogamente, è possibile escludere le formalità di trascrizione delle domande giudiziali, dei sequestri conservativi e dei pignoramenti non rinnovate entro lo stesso termine.
Oltre alle note è possibile consultare i relativi titoli, indicandone gli estremi identificativi sul modello di richiesta.
Per impostare la ricerca occorre indicare

  • l' ufficio provinciale competente per territorio, eventualmente identificabile con lo strumento Ricerca Uffici ed informazioni sulla meccanizzazione;
  • le informazioni relative al soggetto di interesse (cognome, nome, luogo, sesso e data di nascita)

Il sistema fornisce in risposta

  • il soggetto richiesto e gli eventuali omonimi oppure l'informazione che non è stato reperito alcun soggetto con i dati anagrafici richiesti
  • l'elenco sintetico delle formalità in cui compare il soggetto sul quale è stata effettuata la ricerca.

Le ricerche possono dar luogo a risultati più ampi delle effettive necessità, con possibile incremento dei costi dell’ispezione. Si può pertanto restringere la ricerca ad un periodo temporale circoscritto o ad una particolare tipologia di formalità (ad esempio: solo trascrizioni, solo iscrizioni o solo annotazioni).
Ottenuta la lista delle formalità (elenco sintetico), se ne possono selezionare una o più e visualizzarne il contenuto integrale (ispezione per nota).

CERTIFICATO IPOTECARIO

Il certificato ipotecario è il documento rilasciato dal conservatore dei registri immobiliari contenente copia conforme delle trascrizioni/iscrizioni/annotazioni o l'attestazione che non ve ne è alcuna.Il certificato, generale o speciale, è richiesto presso i Reparti Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali, ad esempio, nelle procedure di assegnazione di case popolari o di pignoramento ed esproprio.E’ anche possibile ottenere la copia di tutte le note e dei soli titoli che sono depositati presso l’ufficio in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede l’ufficio.Di seguito informazioni utili sulle tipologie di certificati da richiedere, le modalità e i costi per ottenere il servizio.Il certificato ipotecario si richiede presso il Reparto Servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell’Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30 . Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario è limitato alle 11.00.L'utente compila e presenta il Modello 311, “Richiesta di certificato o di rilascio di copia”.Nei soli reparti di Bologna, Foggia, Genova, Livorno, L'Aquila, Macerata, Palermo, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma 2, Sassari, Sondrio, Venezia e Verbania l’utente compila e presenta esclusivamente il Modello 311, “Richiesta di certificato o di rilascio di copia” appositamente predisposto per la formazione di certificati ipotecari con procedura informatica.Entrambi i modelli 311 sono disponibili su questo sito e presso gli uffici.L’ufficio rilascia una ricevuta con l’indicazione dell'importo delle somme eventualmente corrisposte in anticipo.L’utente può ritirare il certificato nella data indicata dall’ufficio al momento della richiesta.Il certificato ipotecario contiene, oltre alla copia della domanda del richiedente, l’elenco cronologico e le copie delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione di interesse.Il certificato generale comprende le copie di tutte le note che risultano dall’ispezione cartacea e/o telematica nelle quali è presente il soggetto richiesto.Il certificato speciale contiene le copie delle note relative ad un soggetto limitatamente ad uno o più immobili specificati.Per il rilascio dei certificati o delle copie l’utente deve corrispondere le tasse previste dalla tabella tasse ipotecarie.Per ogni certificato riguardante una sola persona, al momento della richiesta, devono essere versati 30 euro a titolo di tassa ipotecaria. Questo importo è dovuto una volta sola se il certificato riguarda cumulativamente i membri di un unico nucleo familiare (padre, madre e figli, oppure entrambi i coniugi).Per ogni nota esaminata dall’ufficio, anche se non compresa nel certificato, e fino ad un massimo di 1000 sono dovuti 2 euro. Eventuali ulteriori note non sono conteggiate.Per ogni copia di nota o titolo all’atto della richiesta sono dovuti 10 euro.Il modello di richiesta deve essere corredato da marca da bollo, a meno che il bollo non venga riscosso in modo virtuale. L’eventuale imposta di bollo viene applicata secondo la normativa vigente.

AUTOCERTIFICAZIONI

Autocertificazioni: dal 1 Gennaio 2012 i cittadini potranno produrre autocertificazioni alla Pubblica Amministrazione. Novità per la Pubblica Amministrazione. Difatti, a partire dal 1 Gennaio 2012, le autocertificazioni sostituiranno tutti quegli atti da presentare alle Pubbliche Amministrazioni rilasciati da altri uffici pubblici. Inoltre, le autocertificazioni potranno essere esibite anche nel caso di rapporti con privati gestori di pubblici servizi (ad esempio le Poste) e con “istituzioni private” (ad esempio istituti di credito, assicurazioni, agenzie d’affari, poste e studi notarili, a patto che vi acconsentano). In parole povere, se prima era necessario esibire certificazione agli enti (ad esempio nel caso di appalti, concorsi e matrimoni), oggi non lo è più in quanto, con l’entrata in vigore di tale norma, le autocertificazioni acquisiscono lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000). In più non costa nulla (nessuna imposta di bollo nè diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Autocertificazioni: di cosa si tratta?L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. Le autocertificazioni sostituiscono i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Autocertificazioni: addio ai certificati "classici"?No, ciò non comporterà la scomparsa “in toto” delle vecchie certificazioni. Difatti, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe potranno continuare a rilasciare certificati, anche se solo ed esclusivamente per uso “privato”. Questo comporterà per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita – tutti riportanti situazioni autocertificabili) il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 Tab. A D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 (marca da bollo) + € 0,05 per ciascun documento. In quali casi bisognerà richiedere il vecchio certificato? Resteranno pochi i casi in cui, interfacciandosi con la Pubblica Amministrazione, dovranno essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. Nota bene I certificati anagrafici, come quelli di altre pubbliche amministrazioni, riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: “A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.

GLOSSARIO

Aerofotogrammetria: procedimento che consente, utilizzando strumentazione speciale (fotorestitutore analogico o digitale v. restituzione aerofotogrammetrica), di costruire una cartografia (sia su carta che digitale v. cartografia digitale.) di una porzione di terreno, a partire da foto aeree stereoscopiche. Considerando le fotografie come prospettive geometriche, si tratta di ricostruire un modello ottico della superficie del terreno, che proietti su di un piano l'immagine dell'oggetto da rilevare nelle tre dimensioni, dando all'operatore che la osserva la "sensazione" del rilievo con il solo utilizzo di immagini piane.

Annotazione: forma di pubblicità volta a rendere conoscibili le vicende modificative od estintive di una formalità già esistente, sia essa una trascrizione o una iscrizione o una precedente annotazione.

Atto pubblico: documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

Cancellazione: particolare forma di annotazione che produce l’eliminazione dal mondo giuridico delle formalità cui si riferisce. I casi di cancellazione sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge.

Cancellazione semplificata (c.d. cancellazione Bersani): speciale procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria o di finanziamenti erogati da enti di previdenza obbligatoria a propri iscritti, introdotto dal decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n.40 del 2 aprile 2007.

Cartografia: rappresentazione del terreno attraverso l'individuazione e la descrizione grafica di tematismi propri (delimitazione del possesso, dell'altimetria, ecc.).

Cartografia digitale: l'insieme delle informazioni cartografiche memorizzate e gestite da computer. Tale soluzione facilita la riproduzione e la trasmissione delle informazioni, impedisce il degrado fisico della mappa ed aumenta la capacità di trattazione dei dati ad essa associati (gestione dei dati mediante sistemi informativi territoriali, generazione di modelli tridimensionali del terreno, ecc.).

Catasto geometrico particellare: insieme delle unità elementari di possesso (particelle) individuate geometricamente mediante rappresentazione cartografica (mappa) ed alle quali è associata la valutazione della redditività degli immobili.

Categorie Catastali: La distinzione delle unità immobiliari secondo le varie specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’unità immobiliare, eseguita nell’ambito di ciascuna zona censuaria (che può, in taluni casi, coincidere con l’intero territorio comunale).

Certificato ipotecario: documento rilasciato dal conservatore dei registri immobiliari contenente copia conforme delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni o l’attestazione che non ve ne è alcuna. Il certificato ipotecario è speciale quando è relativo a determinati beni immobili, è generale quando è relativo a tutti i beni di una persona fisica o non fisica.

Classe: Grado di produttività classificante un determinato immobile nell'ambito della stessa qualità (nel caso di immobili rurali) o categoria catastale (nel caso di immobili urbani) di un dato Comune. Ai terreni migliori viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le classi intermedie. Per gli immobili urbani la classificazione individua gradi di maggior apprezzamento passando dalla classe prima a quella più alta.

Collaudo: attività erariale consistente nella verifica fatta per controllare che i lavori eseguiti rispettino le condizioni indicate dalla legge, o che i prodotti acquistati siano adatti a soddisfare le esigenze; può essere eseguito dalla pubblica amministrazione o da un tecnico abilitato (v. anche perizia).

Conservatore dei Registri Immobiliari: funzionario pubblico che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali, cura la tenuta e l’aggiornamento dei Registri Immobiliari.

Duplicato di quietanza: copia autenticata, dal conservatore o dal notaio, della nota di iscrizione completa della certificazione di eseguita formalità, che deve essere presentata all’Ufficio cui si chiede l’esecuzione di una successiva formalità di iscrizione in forza dello stesso titolo, e per lo stesso credito, per i quali è già stata eseguita la formalità di iscrizione comprovata dalla copia presentata, al fine di corrispondere l’imposta ipotecaria in misura fissa (essendo stata corrisposta l’imposta proporzionale al momento dell’esecuzione della prima formalità). Il duplicato di quietanza, ove sussistano i presupposti avanti menzionati, può essere utilizzato anche per le formalità di annotazione successive alla prima.

Duplo: nota di trascrizione, di iscrizione o di annotazione che viene restituita dal conservatore alla parte richiedente, completa di certificazione che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità richiesta.

Firma digitale: dispositivo elettronico che consente di apporre a un documento informatico (ad es. un file word) un codice, che rende manifesta e verificabile da terzi, mediante appositi dispositivi di verifica, la provenienza e l'integrità del documento stesso.

Foglio di mappa: rappresentazione cartografica catastale di una porzione limitata di territorio di un Comune. La scala di rappresentazione è, in genere 1:2000, più raramente 1:1000 ed 1:4000. L'insieme dei fogli di mappa di un intero Comune è rappresentato nel cosiddetto Quadro d'Unione.

Geodetica: la linea più breve che unisce due punti su una superficie non piana rappresentante il globo terrestre (geoide).

Geotopocartografia: misurazione della terra con la relativa rappresentazione topografica (v.) su base geodetica.

Imposta Fondiaria: imposta applicata sulla rendita fondiaria (v.).

Ipoteca: diritto reale di garanzia costituito su beni iscritti nei pubblici registri (immobili, autoveicoli, navi ecc.); per gli immobili, l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri del luogo ove è sito il bene (art. 2827 c.c.). L'ipoteca consente al creditore, se il debitore non adempie spontaneamente ai suoi obblighi, di soddisfare il proprio credito mediante vendita forzata del bene ipotecato, anche se esso è stato alienato dal debitore a terzi.

Iscrizione: formalità con la quale si iscrive nei pubblici registri un’ipoteca.

Ispezione ipotecaria: attività di consultazione dei registri immobiliari, delle note e dei titoli depositati presso la conservatoria. Il diritto all’ispezione è un diritto espressamente riconosciuto a tutti dall’art. 2673 c.c.

Mappa: carta topografica speciale a grande scala e rappresentazione planimetrica delle particelle catastali. E' l'elaborato ideato e formato per concretizzare il significato geometrico del Nuovo catasto terreni.

Modello 310 /Modello 310 semplificato: moduli per la richiesta di ispezione ipotecaria. Sono disponibili presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio e reperibile on-line.

Modello 311: modulo per la richiesta di certificato ipotecario o di copia di note o titoli. E’ disponibile presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio o scaricabile e reperibile on-line.

Modello F23: modulo per il pagamento dei tributi dovuti, anche, per l’esecuzione delle formalità ipotecarie. E’ disponibile presso banche e uffici postali. Può essere scaricato on-line.

Modello unico informatico: procedura che consente di richiedere per via telematica gli adempimenti connessi alla registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi a beni immobili.

Nota: software per la predisposizione delle note di trascrizione, iscrizione ed annotazione reperibile dal sito dell’Agenzia.

Nota di trascrizione/iscrizione, domanda di annotazione: documenti redatti informaticamente, attraverso l’uso di appositi software (NOTA e UNIMOD, entrambi reperibile on-line), contenenti le informazioni da inserire nei registri immobiliari per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione. Vanno presentati al conservatore insieme alla copia dell'atto che costituisce il titolo della formalità da eseguirsi (ad es., compravendita immobiliare, atto di consenso ad iscrizione di ipoteca, …).

Particella: Porzione continua di terreno (o da un fabbricato) situato in un medesimo Comune, appartenente ad uno stesso possessore (uno o più titolari) e sia nella medesima qualità o classe (o abbia la stessa destinazione).

Partita: Il complesso di informazioni attinente l'individuazione dei soggetti e delle titolarità (diritti) su un insieme di immobili (urbani o rurali) nell'ambito di uno stesso Comune. La partita è identificata da un numero d'ordine (numero di partita).

Perizia: Attività erariale consistente nello svolgimento di indagini che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico- scientifico. Formulazione di giudizi o valutazioni che implichino siffatte competenze. Acquisizione di dati che per essere rilevati presuppongono analoghe soggettive capacità (v. collaudo).

Pubblicità costitutiva: pubblicità disposta normativamente per la costituzione di un diritto reale o di un vincolo.

Pubblicità dichiarativa: pubblicità disposta normativamente ai fini dell’opponibilità di un atto a determinati terzi.

Pubblicità immobiliare: insieme dei registri, e delle procedure per la loro consultazione, idonei a rendere conoscibili a tutti gli atti che costituiscono, modificano od estinguono diritti reali su beni immobili o che creano vincoli sugli stessi. Attraverso la loro consultazione si può avere la conoscenza dell’appartenenza dei beni immobili e dell’eventuale esistenza di gravami.

Pubblicità notizia: pubblicità disposta normativamente a fini di mera informazione e non per la produzione di effetti giuridici.Qualità: Individuazione dei terreni in base alla qualità di coltura cui sono ordinariamente destinati (vigneto, seminativo, ecc.) o in base alla destinazione loro assegnata (cortile, fabbricato rurale, ecc.).

Reddito Agrario: Compenso al capitale di terreno ed al lavoro intellettuale, gravante sul conduttore dell'attività agricola.

Reddito dominicale: Quota parte del prodotto padronale al netto di ogni onere esclusi quelli fiscali, gravante sulla proprietà.

Registri immobiliari: pubblici registri tenuti dal conservatore dei registri immobiliari sui quali vengono effettuate le trascrizioni, le iscrizioni di ipoteca e le annotazioni.Registri particolari delle trascrizioni, iscrizione e annotazioni: registri costituiti dalla distinta raccolta, per ogni specie di formalità, delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione. A ogni formalità viene attribuito un numero di registro particolare progressivo per ciascuna specie di formalità.

Registro generale d’ordine (modello 60): registro dove vengono annotati, secondo il loro numero di presentazione, le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite in ogni singola giornata, con conseguente attribuzione a ciascuna formalità di un numero di registro generale che ne determina il rispettivo ordine.

Rendita Catastale: Rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie (canoni, livelli, censi, decimi, deviti ipotecari e censuari, ecc).

Rendita fondiaria: Somma in danaro o in quantità di cose fungibili, di norma a prestazione perpetua, che una parte conferisce all'altra in cambio dell'alienazione di un immobile.

Restituzione aerofotogrammetrica: Procedimento che consente, utilizzando strumentazione speciale (fotorestitutore analogico o digitale), di costruire una cartografia (sia su carta che digitale) di una porzione di terreno a partire da foto aeree stereoscopiche.

Rete geodetica di triangolazione: Il lato su cui poggia la triangolazione geodetica o topografica di una regione viene detto base geodetica La base geodetica dovrebbe essere, in teoria, non una linea retta, ma un arco tracciato sulla superficie del geoide, e precisamente quello che congiunge i due primi vertici della triangolazione. La lunghezza della base geodetica risulta da una misura diretta (voci attinenti v. geodesia, geotapocartografia e triangolazione).

Rifiuto: provvedimento motivato che il conservatore adotta quando non esegue le formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione che gli sono richieste. Il provvedimento di rifiuto è reclamabile all’Autorità Giudiziaria.

Scrittura privata autenticata: documento le cui sottoscrizioni sono state apposte alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato, che ha previamente accertato l’identità dei sottoscrittori e ha attestato tali circostanze di seguito alle sottoscrizioni stesse. Tale attestazione, detta “autentica di firme”, ha natura di atto pubblico.

SISTer- - Sistema Interscambio Territorio: Software applicativo telematico per il collegamento degli utenti esterni con il sistema catastale a fini di consultazione della banca dati. E' operante su rete extranet. L'accesso al servizio può essere realizzato tramite collegamento al web server centrale, ubicato a Roma, sia con chiamata telefonica diretta, ovvero tramite accesso alla rete Internet. Il servizio è fornito in termini onerosi.

Tariffa d'estimo: Reddito medio ordinario ritraibile dagli immobili per unità di consistenza al netto di tutte le spese concorrenti.

Titolo: atto giuridico da rendersi pubblico nei registri immobiliari; a tale fine l’atto deve rivestire un forma particolare, deve trattarsi cioè di una sentenza, di un atto pubblico o di un scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate in giudizio.

Titolo telematico: copia autenticata di un atto notarile, conservato nella raccolta del notaio, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale.

Topografia: Descrizione o rappresentazione grafica di una porzione limitata della superficie terrestre.

Trascrizione: forma di pubblicità prevista per gli atti di costituzione, trasferimento o modifica dei diritti reali su beni immobili. Viene effettuata mediante deposito di apposita nota di trascrizione in duplice esemplare e di copia del titolo presso la conservatoria dei registri immobiliari, normalmente allo scopo di rendere opponibile nei confronti dei terzi l'atto trascritto (c.d. pubblicità dichiarativa). È la legge stessa a indicare in modo tassativo quali atti vi sono soggetti.

Trascrizione/iscrizione con riserva: procedimento, disciplinato dall’art. 2674 bis c.c., secondo ilquale, qualora il conservatore abbia gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità/iscrivibilità di un atto, esegue la formalità con riserva solo su esplicita richiesta in tal senso della parte richiedente. Ove la riserva non sia eliminata in forza di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la formalità perde efficacia.

Triangolazione: Tecnica operativa di rilievo di punti isolati mediante sole osservazioni di angoli.

Uffici Tecnici di Finanza: Istituti nel 1882 rimasero in attività fino al 1936, quando vennero sostituiti dagli Uffici tecnici erariali. Assorbirono le competenze degli Uffici del Macinato, svolsero compiti sia prettamente catastali che erariali.

Unimod: software per la predisposizione del modello unico informatico, reperibile on-line.

Unità immobiliare urbana: Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditività nel locale mercato immobiliare.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.Riferimenti normativiDecreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 (artt. 1-15)Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (artt. 8-9-14)Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 (art. 13). "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Gazz. Uff. 6 dicembre 2011 n. 284 - Suppl. Ord. n. 251/L)"Testo del D.L. 201/2011 convertito in legge con le modificazioni apportate durante la conversione in legge, votata al Senato il 24 Aprile 2012.Chi deve pagare l'IMUL'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.VersamentiSi effettuano in 2 rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.Per la prima casa è stato introdotto un versamento in tre rate per l'IMU con scadenze: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.L'importo della rata a saldo può variare in base alle aliquote deliberate dal Comune.Considerando che il 16 giugno è sabato, il 16 settembre è domenica e il 16 dicembre è domenica, le scadenze effettive sono: 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.ModalitàIl versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate," il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24". ABITAZIONE PRINCIPALETorna l’imposta sull’abitazione principale con qualche modifica sostanziale.I nuovi calcoli dovranno tener conto di una maggiorazione del 5% della rendita catastale (come da L. 662/1996), di un valore catastale maggiorato del 60% (Dl 201/2011) e dell’aliquota prevista dal proprio comune che potrà oscillare tra lo 0,2% e lo 0,6% (a discrezione dei singoli comuni). Una volta ottenuto il calcolo dovranno essere considerate le varie detrazioni possibili, quindi:Detrazione fissa di € 200,00;Detrazione di € 50,00 per figlio (fino ad un tetto massimo di detrazioni di € 400,00) residente nella stessa abitazione di età non superiore a 26.Per poter godere dell’aliquota ridotta e delle detrazioni è indispensabile che il contribuente e il suo nucleo familiare abbiano:Dimora abituale e residenza anagrafica presso l’abitazione principaleDeve trattarsi di un’unica unità catastale, infatti in presenza di due o più unità (più di un subalterno) se pur attigue la principale può essere solo una.Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.Pertinenze: Potrà essere tassata con le stesse aliquote dell’abitazione principale solo una pertinenza per categoria. Quindi una per ogni eventuale categoria catastale quali magazzini, box, tettoie etc…. (ad esempio se come pertinenze si hanno n. 2 box, si potrà beneficiare dell’aliquota di abitazione principale solo per uno dei due. Per il secondo si dovrà effettuare il calcolo relativo alle aliquote previste per gli immobili diversi dalle case).Fabbricati rurali: Le unità abitative rurali (esenti dal pagamento dell’Ici), se abitazioni principali, saranno tassate nello stesso modo. E’ importante segnalare anche il fatto che tutti i fabbricati rurali ancora mappati al catasto terreni dovranno essere iscritti al catasto fabbricati entro e non oltre il 30 Novembre 2012.Vengono inoltre limitati i casi di unità “assimilate” all’abitazione principale, quelle per esempio concesse in uso gratuito ai parenti, se prima potevano essere equiparate nel calcolo dell’aliquota all’abitazione principale, con l’Imu dovranno essere considerate come seconde case.SECONDA CASAL’Imu sulle case diverse dall’abitazione principale pagheranno un’aliquota ordinaria del 0,76% che potrà subire variazioni pari a 0,3 punti in più o in meno a discrezione dei singoli comuni (potrà quindi oscillare tra lo 0,46% e l'1,06%.Va inoltre considerato che l’Imu oltre all’Ici assorbirà anche l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non affittati.Come viene calcolata:

 Individuare la rendita Catastale

  1. Rivalutare la rendita del 5%
  2. Calcolare il valore catastale aumentato del 60%
  3. Calcolare l’imposta lorda (con aliquota prevista dal comune)

CASE IN AFFITTO Per l’IMU sulle case affittate si pagherà un’aliquota ordinaria dello 0,76% che potrà subire variazioni pari a 0,3 punti in più o in meno a discrezione dei singoli comuni (potrà quindi oscillare tra lo 0,46% e l'1,06%).L’Imu prevede inoltre che sui proventi dell’affitto dovranno essere versate le imposte in base all’Irpef ad aliquota marginale (dal 23% al 43%) o per chi la sceglie a ”Cedolare secca” (con aliquota al 21% o al 19% che assorbe le addizionali Irpef, l’imposta di registro e di bollo).Come viene calcolata: 

  1. Individuare la rendita Catastale
  2. Rivalutare la rendita del 5%
  3. Calcolare il valore catastale aumentato del 60%
  4. Calcolare l’imposta lorda (con aliquota prevista dal comune).

CASE RURALI. Nel caso in cui le abitazioni rurali al 18 Giugno 2012 siano ancora mappate al Catasto terreni e quindi non avendo una propria rendita catastale, il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre dopo che si sarà adempiuto al prescritto accatastamento dei fabbricati entro il 30 novembre.Importante: Entro il 30 Novembre 2012 tutti i fabbricati rurali al catasto terreni dovranno essere accatastati.Se invece l’immobile possiede una rendita catastale, l'imposta deve essere calcolata a seconda del reale uso a cui è destinato (abitazione principale; seconde case o case affittate).IMMOBILI DIVERSI. L’Imu si calcola con un’aliquota ordinaria dello 0,76% che potrà subire variazioni di 0,3 punti in più o in meno a discrezione del comune (oscillando quindi tra lo 0,46 e l’1,06).Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota sarà dello 0,2% riducibile fino allo 0,1 dai singoli comuni.Nel caso in cui i comuni non abbiano deciso, si applica quella ordinaria pari allo 0,76 e allo 0,2 nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentale. Anche in questo caso devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati se non lo sono già entro il 30 Novembre 2012.

 

CAT. CATASTALE

 

TIPOLOGIA

 

CRITERI DI CALCOLO

 

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11

 

Abitazioni di vario genere

 

RC*1,05*160/100*aliquota

 

A/10

 

Uffici

 

RC*1,05*80/100*aliquota

 

da B/1 a B/8

 

Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, progioni

 

RC*1,05*140/100*aliquota

 

C/1

 

Negozi

 

RC*1,05*55/100*aliquota

 

C/2, C/6, C/7

 

Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali

 

RC*1,05*160/100*aliquota

 

C/3, C/4, C/5

 

Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro

 

RC*1,05*140/100*aliquota

 

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10

 

Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*)

 

RC*1,05*60/100*aliquota

 

D/5

 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni

 

RC*1,05*80/100*aliquota

 

 

 

Terreni agricoli

 

RD*1,25*135/100*aliquota (**)

 

Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
In questo caso è anche prevista l'agevolazione sull'imposta secondo i seguenti scaglioni:
nessuna imposta fino a € 6.000; 
riduzione del 70% dell’imposta per valori oltre € 6.000 fino a € 15.500;
riduzione del 50% dell’imposta per valori oltre € 15.500 fino a € 25.500; 
riduzione del 25% dell’imposta per valori oltre € 25.500 fino a € 32.000.

 

RD*1,25*110/100*aliquota (**)

 

 

 

Aree fabbricabili

 

Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota

 

RC = Rendita catastaleRD = Reddito domenicale (solo per i terreni)(*) Entro il 30 Novembre 2012 dovranno essere iscritti al catasto fabbricati, se ancora non lo fossero
(**) 110 per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti RAVVEDIMENTO OPEROSO. Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare la prima rata dell'IMU entro la scadenza del 18 Giugno, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.Ci sono tre tipologie di ravvedimento.

  1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%. Il tasso di interesse può essere modificato dal Comune.
  2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
  3. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
    Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50% (il tasso può cambiare a seconda del Comune).

TUTTE LE ISTRUZIONI SU COME CALCOLARE L'IMU E LE SUE ESANZIONI

Un primo aspetto da chiarire di fondamentale importanza è: come calcolare l’IMU?Per il calcolo dell’imposta complessiva dell' IMU bisognerà moltiplicare per l’aliquota comunale il risultato del seguente calcolo:civili abitazioni e relative pertinenze: IMU = rendita catastale x 160 + 5%uffici o studi privati: IMU = rendita catastale x 80 + 5%negozi o botteghe: IMU = rendita catastale x 55 + 5%Ma andiamo a vedere nel dettaglio il metodo di calcolo, ipotizzando una rendita catastale pari a € 520,00:Calcolo su prima Casa1) Individuare la rendita Catastale2) Rivalutare la rendita del 5% (€ 520+5%= € 546,00)3) Rendita Catastale rivalutata del 60% (€ 546,00 + 60%= € 873,60)4) Calcolare il valore catastale (€ 873,60 x 100 = € 87.360,00)5) Calcolare l’imposta lorda, con aliquota imu base pari allo 0,4% (0.4% di € 87.360,00 = € 349,44)6) Sottrarre eventuali detrazioni (quella fissa di € 200,00 più eventuali figli conviventi di € 50,00 per figlio (fino ad un tetto massimo di detrazioni di € 400,00 convivente al di sotto dei 26 anni di età;Calcolo su Seconde Case1) Individuare la rendita Catastale2) Rivalutare la rendita del 5% (€ 520+5%= € 546,00)3) Rendita Catastale rivalutata del 60% (€ 546,00 + 60%= € 873,60)4) Calcolare il valore catastale (€ 873,60 x 100 = € 87.360,00)5) Calcolare l’imposta lorda, con aliquota imu base pari allo 0,76% (0.76% di € 87.360,00 = € 663,94)Calcolo su Case in affitto1) Individuare la rendita Catastale2) Rivalutare la rendita del 5% (€ 520+5%= € 546,00)3) Rendita Catastale rivalutata del 60% (€ 546,00 + 60%= € 873,60)4) Calcolare il valore catastale (€ 873,60 x 100 = € 87.360,00)5) Calcolare l’imposta lorda, con aliquota imu base pari allo 0,76% (0.76% di € 87.360,00 = € 663,94)Calcolo su Case Rurali1) Individuare la rendita Catastale2) Rivalutare la rendita del 5% (€ 520+5%= € 546,00)3) Rendita Catastale rivalutata del 60% (€ 546,00 + 60%= € 873,60)4) Calcolare il valore catastale (€ 873,60 x 100 = € 87.360,00)5) Calcolare l’imposta lorda, con aliquota imu base pari allo 0,4% (0.4% di € 87.360,00 = € 349,44)EsenzioniRelativamente al pagamento dell’ IMU, per le abitazioni adibite a prima casa è prevista una esenzione di 200 euro (l’eventuale eccedenza andrà a coprire parte dell’importo dovuto su eventuali altri immobili). Per il 2012 e il 2013 è prevista anche una detrazione di 50 euro per ciascun figlio fino a ventisei anni residente nell’immobile prima casa (fino a un massimo di 400 euro).EccezioniConiugi con dimore abituali in immobili diversi potranno entrambi pagare l'IMU come "Abitazione principale" solo se le proprietà non si trovano nello stesso comune. Nel caso di coniugi separati/divorziati dovrà pagare la tassa chi effettivamente abita nell'immobile e, quindi, usufruisce di esso come "Abitazione principale". Infine, gli immobili di anziani ricoverati in strutture: se non affittati risulteranno come "Abitazione principale" mentre, se locati, lo Stato rinuncerà alla propria quota di IMU che sarà, quindi, dovuta come "Seconda casa", ma solo per la parte comunale.

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di Santa Maria Capua Vetere, dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno e dei tecnici competenti in acustica.

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